Questo quanto stabilito dal Tribunale UE, nella sentenza Finanzamt für Großbetriebe T-773/25 del 7 ottobre 2026.
Nel caso di specie, l’operatore intermedio ordinava beni presso imprenditori stabiliti in Svezia e in Danimarca (ciascuno dei quali operante con il numero di identificazione IVA dello Stato di residenza) facendo uso del suo numero di identificazione IVA austriaco e i beni venivano spediti da questi ultimi direttamente ai clienti dell’operatore intermedio. Le fatture dell’operatore intermedio per i suoi clienti sono state emesse inizialmente senza indicazione dell’IVA e non contenevano un riferimento all’esistenza di un’operazione triangolare o al trasferimento del debito d’imposta al destinatario della prestazione. Diversi anni dopo le cessioni, sono state emesse fatture rettificative recanti la dicitura “inversione contabile”. Ci si chiedeva quindi se tali rettifiche avessero effetto retroattivo per applicare la semplificazione sulle operazioni triangolari.
Secondo i Giudici l’emissione di fatture recanti la dicitura “Inversione contabile” diversi anni dopo la realizzazione di cessioni che sono già state oggetto di fatture che non contengono tale dicitura non produce effetto retroattivo. Infatti, se il regime di semplificazione si applica solo anni dopo la realizzazione delle operazioni imponibili, è possibile che nel frattempo vi siano stati cambiamenti di fatto, come la scomparsa dell’acquirente finale. Pertanto, l’applicazione a posteriori di tale regime potrebbe compromettere l’obiettivo di garantire una corretta tassazione nello Stato membro di destinazione.
L’articolo 226, punto 11 bis, prescrive proprio che la fattura contenga la dicitura «inversione contabile» e tale condizione è una condizione sostanziale, che deve necessariamente essere soddisfatta.
La rettifica non ha nemmeno effetti per il futuro dal momento che l’importo della rettifica IVA relativa a tali cessioni non può essere dichiarato per il periodo d’imposta in corso o per un periodo d’imposta futuro.
La diretta conseguenza di ciò è la correttezza del diniego del diritto a detrazione sugli acquisti effettuati dall’operatore intermedio.
rif. IVA- 2026 – autori Renato e Alessandro Portale – ed. GFL, art. 40 DL 331/93 par. 4.1.2 e caso pag. 2232

