Queste le modifiche:
i) le partite IVA relative ai soggetti inattivi sono individuate sulla base di riscontri automatizzati effettuati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. Ciò considerata ad oggi la disponibilità da parte dell’Agenzia di dati e informazioni sempre più accurati e tempestivi;
ii) la comunicazione della chiusura è inviata al domicilio digitale del contribuente o, in caso di assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), al domicilio fiscale disponibile in Anagrafe tributaria e la stessa è resa disponibile anche nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è resa nota anche tramite avviso nell’AppIO;
iii) la chiusura d’ufficio delle partite IVA è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo il ricevimento della comunicazione, ferma restando la possibilità per il contribuente di rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per impedirne la chiusura ovvero per richiederne la riattivazione retroattiva qualora questa sia già intervenuta;
iv) l’ufficio, verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA e la riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA, senza soluzione di continuità.
rif. IVA- 2026 – autori Renato e Alessandro Portale – ed. GFL, art. 35 par. 4.2 pag. 1437

