Questo quanto stabilito dal Tribunale UE, nella sentenza X-GmbH relativa alla causa T-569/25 del 14 ottobre 2026.
Nel caso di specie ad una società attiva nel commercio al dettaglio e all’ingrosso di gioielli e orologi veniva contestato di essersi erroneamente avvalsa del regime del margine in occasione della rivendita di determinati orologi. In relazione agli acquisti a monte, infatti, i venditori non sarebbero stati legittimati, da parte loro, ad applicare il regime del margine, poiché si sarebbe trattato di merce nuova. Nel procedimento di determinazione dell’imposta non rilevava se la ricorrente avesse potuto confidare nella corretta applicazione del regime del margine da parte dei fornitori a monte. La prassi nazionale tedesca, infatti, non prevede la tutela della buona fede nell’ambito della determinazione dell’imposta, bensì, tutt’al più, nell’ambito di un altro procedimento per equità, distinto dal procedimento di determinazione dell’imposta.
Secondo i Giudici, tale prassi è contraria all’articolo 314 della Direttiva IVA dal momento che le autorità fiscali possono attendere che il giudice competente si sia pronunciato sull’accertamento tributario, prima di esaminare la buona fede del soggetto passivo nel procedimento di equità. In questo modo, il soggetto passivo può essere privato della possibilità di vedere esaminata la propria buona fede e di beneficiare, entro un termine ragionevole, del diritto di applicare il regime del margine.
rif. IVA- 2026 – autori Renato e Alessandro Portale – ed. GFL, art. 74 par. 6.11 e caso pag. 2043

