Lo ribadisce la Cassazione secondo cui se un Consorzio costituito da imprese per la realizzazione di un’opera pubblica concessa in appalto da un Comune ha scontato l’aliquota ridotta del 10%, anche ai rapporti sottostanti tra consorzio e imprese consorziate andava applicata l’aliquota del 10% trattandosi di sub appalto.
Veniva, così, accolto il ricorso dell’Ufficio che aveva negato il rimborso della maggiore aliquota del 22% addebitata per rivalsa dalle imprese consorziate al Consorzio stesso.
La Cassazione, inoltre, ha confermato che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la detrazione da parte del cessionario della maggiore IVA indebitamente applicata dal cedente (22% anziché il 10%) può essere riconosciuta solo nei limiti del dovuto (10%) ribadendo che tali conclusioni non sono destinate a mutare per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997 dall’art. 2, comma 1 lett. d) n. 6 del d.lgs. n. 87/2024.
rif. IVA- 2026 – autori Renato e Alessandro Portale – ed. GFL, art. 4 par. 7 pag.289 e art. 19, par. 1.6 e caso pag. 930

