Ciò laddove la demolizione risulti essere un’operazione economicamente indipendente rispetto alla vendita del suolo e non formi, con quest’ultima, un’unica operazione.
La conclusione vale anche se l’intenzione delle parti era quella di demolire totalmente o parzialmente il fabbricato esistente per fare posto a un nuovo edificio, laddove la demolizione era stata curata dall’acquirente il quale aveva incaricato un’impresa per i lavori necessari.
rif. IVA- 2026 – autori Renato e Alessandro Portale – ed. GFL, art. 4 par. e caso pag. 645

