Un professionista può quindi aderire a una rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della retecontratto e permanere nel Regime Forfetario, sempreché sia in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge.
Solo laddove l’attività svolta tramite la retecontratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa in commento, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo.
rif. IVA- 2026 – autori Renato e Alessandro Portale – ed. GFL, art. 32-bis caso pag. 1382

