Se invece gli interessi hanno natura moratoria sono esclusi, a norma dell’art. 15, comma 1, n. 1, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità, in tale ultima ipotesi, dell’imposta di registro in misura proporzionale.
Nel caso di specie, gli interessi avevano natura moratoria e sono stati correttamente esclusi dalla base imponibile IVA con la conseguenza che essi – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.
rif. IVA- 2026 – autori Renato e Alessandro Portale – ed. GFL, art. 15 par. 1.1 pag. 736

