In materia di agevolazione tributaria su acquisto di “prima casa”, la circostanza che l’immobile pre-posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva dell’unità immobiliare volta a giustificare l’applicazione dell’agevolazione in questione anche al successivo acquisto immobiliare, sicché se – a quest’ultima data – l’immobile pre-posseduto risulta giuridicamente indisponibile, esso non può ritenersi per questa ragione inidoneo ai fini del beneficio, dipendendo la sua indisponibilità dalla destinazione d’uso ad esso volontariamente e discrezionalmente impartita dal proprietario.
rif. IVA- 2026 – autori Renato e Alessandro Portale – ed. GFL, art. 79 caso pag. 2153

